Il “Regolamento
concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, entra finalmente in vigore dal
prossimo 1° febbraio 2020.
La banca dati nazionale
è stata istituita presso il Ministero della salute dall’art. 1, comma 418 L.
27/12/2017, n. 205, mentre con la L. 22/12/2017, n. 219 sono state dettate
norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento.
La banca dati nazionale
delle DAT è alimentata da:
(a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei
disponenti, o loro delegati, inclusi gli ufficiali di stato civile delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
( b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero,
nell’esercizio delle funzioni notarili;
(c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che
abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo
sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli
iscritti al S.S.N. e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta
di copia delle DAT.
L’accesso alla banca dati nazionale delle DAT, i cui dati possono essere
diffusi esclusivamente in forma anonima ed aggregata. per le proprie
funzionalità consente la consultazione dei documenti in essa contenuti,
limitatamente ai seguenti soggetti:
a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare
accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti
sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di
autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi l’incarico;
c) il disponente.
I dati personali presenti nella Banca dati nazionale sono cancellati trascorsi
10 anni dal decesso dell’interessato.
In via transitoria, entro 60 giorni dall’attivazione della Banca dati
nazionale, i soggetti alimentanti trasmettono al Ministero della salute un
elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di
trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati ed,
entro 180 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale gli stessi
trasmettono al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti.