Sempre più spesso si può verificare la possibilità di un decesso in un Paese diverso da quello di residenza, pensiamo, pertanto, sia utile conoscere come le urne cinerarie, contenenti le ceneri del defunto, possano essere trasportate.
Qualora il trasporto avvenga tra Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 1937 (Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia , Svizzera, Repubblica Ceca , Slovacchia, Turchia,Austria,Repubblica democratica del Congo, Messico e Romania) non sarà necessario dotarsi del cosiddetto “passaporto mortuario” , ma sarà sufficiente un’autorizzazione del Sindaco della città di decesso in lingua italiana ed in lingua francese (lingua più usata nelle relazioni diplomatiche).
L’autorizzazione dovrà contenere:
- le generalità del defunto
- la data di morte
- la data di cremazione, esumazione o estumulazione
- la destinazione.
Nel caso , invece di trasporto in Paesi non aderenti la Convenzione di Berlino si richiedono le normali autorizzazioni di cui all’art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90 tra le quali risulta il nulla osta consolare dello Stato nel quale le ceneri saranno introdotti.
Per quanto riguarda le modalità di trasporto, l’urna riporterà, come di consueto, le generalità del defunto e potrà essere trasportata non obbligatoriamente da un’impresa funebre, ma anche da semplici cittadini con ordinari mezzi di trasporto (in aereo come bagaglio a mano)