Sarà costituito da Stato
Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione il nuovo bilancio per gli enti del Terzo settore di
medio grande dimensione. La relazione di missione, in particolare, fornirà ai
lettori una serie di informazioni rilevanti sull’attività tipica dell’ente che
vanno dalla natura delle erogazioni liberali ricevute ai dipendenti e volontari
di cui l’ente si è servito.
Le regole ad hoc per gli enti del Terzo settore sono previste nel DM 5
marzo 2020 (si veda “Pubblicati
i nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore” del 20 aprile).
Lo Stato patrimoniale, previsto nel modello A), pur partendo dallo schema delle società di capitali si distingue dai contenuti dell’art. 2424 c.c. per la tipologia delle voci in esso inserite. Nella sezione A, ad esempio, sono previste quote associative o apporti ancora dovuti (rispetto a crediti verso soci per versamenti ancora dovuti). Alla sezione crediti, (sezione C) vengono previsti i crediti verso utenti (oltre che clienti) verso associati e fondatori, verso enti pubblici e verso soggetti privati per contributi, verso enti della stessa rete associativa, verso altri enti del Terzo settore. Sono altresì previsti i crediti da cinque per mille. Nel Passivo, ed in particolare nel patrimonio netto, dal Fondo di dotazione dell’ente vengono distinte le riserve che costituiscono il patrimonio vincolato da quelle inserite nel patrimonio libero.
Il rendiconto gestionale viene suddiviso in due
comparti: il primo inerente agli “oneri e costi” e l’altro ai “proventi ed i
ricavi”, entrambi distinti in 5 sezioni, a loro volta suddivise in ulteriori
voci.
Nei costi, le cinque macro sezioni distinguono i costi da attività di interesse
generale da quelli per attività diverse. Una sezione è poi dedicata ai costi
per raccolta fondi, una ai costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
e infine una ai costi e oneri di supporto generale.
Nell’ottica dei ricavi, le 5 sezioni sono dedicate rispettivamente ai ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale, alle rendite e proventi da attività diverse, ai ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi, a quelli da attività finanziaria e patrimoniale e ai proventi di supporto generale. Riguardo al rapporto fra attività generali e diverse va ricordata, peraltro, la necessità, da parte dell’ente, di rispettare uno specifico rapporto fra attività c.d. “nobili” (di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, CTS) e le altre attività, rapporto che dovrà essere stabilito da un apposito decreto ministeriale previsto dall’art. 6 del CTS ancora in attesa di emanazione.
Viene poi previsto un rendiconto dei proventi e costi figurativi che diverrà particolarmente rilevante per il corretto computo dei costi complessivi ai fini della valutazione del rapporto fra attività di interesse generale e attività diverse.
La relazione di missione costituisce la terza parte del bilancio degli ETS e, come detto, condensa in unico documento (semplificandone le notizie richieste) alcune delle informazioni che nelle società di capitali sono fornite in Nota integrativa e relazione sulla gestione, oltre a richiedere una serie di dati che connotano l’attività tipica degli ETS.
Nella stessa, in particolare, oltre alle informazioni
generali sull’ente, i dati sugli associati o i fondatori, specifiche
informazioni sono richieste sui fondi e contributi ricevuti con distinte
finalità e sulla natura delle erogazioni liberali ricevute. Di particolare
rilevanza risultano anche qui le informazioni sul contributo che le attività
diverse forniscono e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle
stesse. Altresì da dettagliare risultano i rapporti dell’ente con le parti
correlate.
Viene inoltre richiesto di evidenziare la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti, per finalità di verifica del rapporto max 1 a 8 (art.
16 del CTS), e
una descrizione dell’attività di raccolta fondi anche in occasione di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.
87 comma 6 del
CTS).
Il decreto richiama, poi, l’obbligo della relazione del soggetto, incaricato, ai sensi dell’art. 31 del CTS, di svolgere l’attività di revisione legale, negli enti che superano i parametri previsti nello stesso articolo.
Obbligo della relazione del soggetto incaricato della revisione legale
La relazione del revisore, ex art. 14 del DLgs. 39/2010, comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi previsti dall’art. 14, comma 2 del DLgs. 39/2010.